Valutazioni di impatto acustico (attività disturbanti).
Per i gestori degli spettacoli danzanti e delle attività rumorose si effettuano valutazioni pre e post lavoro del rumore prodotto e della rispondenza alla normativa vigente. In tale ambito si effettuano anche le progettazioni per l’insonorizzazione degli impianti ed il trattamento acustico dei locali in oggetto.
Quando è necessaria la relazione sull’impatto acustico?
Al momento della domanda di concessione per l’apertura di una nuova attività comprendente attività potenzialmente rumorose (es. discoteche, pub, intendo pub, stabilimenti, ecc.), gli operatori devono fornire congiuntamente la cosiddetta “valutazione predittiva dell’impatto acustico”.
La relazione di impatto acustico é necessaria anche qualora si sia titolari di attività medica registrata in regione come Ambulatorio Medico o Poliambulatorio (APOL) al fine di mettersi in regola con il nuovo DGR 214/2023, aggiornamento del vecchio DDPF 70/2021.
Ai fini del corretto rilascio della licenza, l’esercente dell’attività potenzialmente disturbante deve assicurarsi che essa rispetti i requisiti imposti dal DPCM 14/11/1997 e successive integrazioni e modificazioni.
Nei casi di non conformità dei locali alle normative vigenti o nei casi in cui le normative vengono rispettate ma la qualità dell’acustica è molto scarsa (per esempio a causa di livelli eccessivi di riverbero) è quindi necessario procedere al trattamento acustico di gli ambienti mediante interventi mirati al fine di migliorare il più possibile il comfort acustico.
Responsabilità dei gestori delle attività
In caso di denuncia per il disturbo causato da attività rumorose, il cittadino disturbato può intraprendere essenzialmente due strade: quella di rivolgersi all’ARPA o quella di rivolgersi a un professionista abilitato. Nel secondo caso, è possibile effettuare agevolmente sia la verifica dei parametri amministrativi che quella del criterio giurisprudenziale (art. 844 cc, normale tollerabilità). Quest’ultimo caso è normalmente più penalizzante per il gestore dell’attività, in quanto responsabile del rumore immesso ai ricettori nelle immediate vicinanze (DPCM 14/11/1997).